Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 01/01/1998

3. Gli interventi di cui alla lett.b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa: · a interventi pubblici quali: * realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di aree produttive o di quartieri degradati; * realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano; · a interventi privati quali: * realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie; * realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di riqualificazione fisica e sociale dell'ambito considerato; * gestione di attività no-profit; * ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artisitico, sviluppo di artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da destinare ad altri usi.

Art.4 - Soggetti promotori dei programmi

1. I comuni promuovono i programmi e ne assicurano la coerenza con le previsioni dei piani e dei programmi regionali, ove esistenti, nonchè l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

2. Qualora i programmi riguardino territori relativi a due o più comuni ricadenti nella stessa provincia, la funzione della promozione dei programmi, previa intesa fra i predetti soggetti, può essere posta in capo alla provincia che la esercita di concerto con i comuni medesimi.

3. Qualora i programmi riguardino territori relativi a due o più comuni ricadenti in differenti provincie, la funzione della promozione dei programmi, previa intesa fra i predetti soggetti, può essere posta in capo alla provincia con competenza territoriale prevalente che la esercita di concerto con i soggetti medesimi.

4. Ai fini dell'individuazione degli interventi e delle azioni di cui all'art.3, comma 1, i comuni favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.

5. Ai comuni compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l'impegno a conseguire la suddetta coerenza. Per l'espletamento di compiti e di attività di supporto i comuni possono costituire le società miste di cui all'art.22, lett.e) della legge 142/1990.

Art.5 - Soggetti proponenti

1. Ai fini della composizione del programma le proposte ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:

a) enti pubblici territoriali ( regioni, province, comunità montane);

b) altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);

c) soggetti privati ( associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Art.6 - Modalità di finanziamento

1. I finanziamenti di cui all'art.1, comma 1, fino all'importo massimo di quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:

a) alla copertura dei costi relativi all'assistenza tecnica per la predisposizione del programma, fino all'importo massimo di un miliardo;

b) alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle opere pubbliche inserite nel programma, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;

c) al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;

d) agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.

2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dell'investimento complessivo.

3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere pubbliche o d'interesse pubblico.

4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da ricomprendere nel programma anche in base alla possibilità che i medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art.7 - Documentazione da trasmettere

1. Le proposte di programma sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici -Direzione generale del coordinamento territoriale - e sono corredate da:

a) opportuni studi di prefattibilità;

b) descrizione delle finalità specifiche del programma e delle azioni conseguenti (schede degli interventi previsti, redatte sul modello che si allega sotto "A" al presente bando);

c) individuazione cartografica delle aree ricomprese nel programma e localizzazione degli interventi previsti;

d) cronoprogramma dei tempi di realizzazione del programma a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro di cui all'art.11 (fattibilità amministrativa);

e) dimensione dell'investimento da attivare (fattibilità economica e finanziaria, stime preliminari dei costi);

f) scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del programma;

g) intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;

h) relazione illustrativa sulla coerenza della proposta con le strategie nazionali e con le previsioni dei piani e dei programmi regionali.

Art 8 - Modalità di presentazione e di individuazione delle proposte da finanziare

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale la documentazione di cui all'art.7.

2. Nei successivi quattro mesi, con le modalità previste all'art.13, sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti all'art.10. Nei successivi due mesi, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo d'intesa.

4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede all'impegno dei finanziamenti sull'apposito capitolo di bilancio.

5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono agli impegni dei finanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio.

6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle risorse finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in allegato la documentazione di cui al precedente

articolo 7 e deve indicare:

a) la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese nel programma;

b) la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142.

7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui all'art.11 comporta l'automatica decadenza dal finanziamento concesso.

8. Per garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonchè per pervenire alla sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell'accordo quadro di cui all'art.11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta del soggetto promotore,

Art.9 -Finanziamento dell'assistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione

1. Al fine di pervenire all'accordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi in esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale provvede a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di cui all'art.6, comma 1, lett.a), nonchè, qualora richiesto dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di cui allo stesso art.6, comma 1, lett.b).

2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti promotori sono definite nell'allegato "B" che fa parte integrante del presente bando.

3. Qualora il programma ricomprenda interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e/o della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui al precedente comma 1, provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore, un anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti interventi.

Art.10 - Valutazione dei programmi

1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

a) capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio- economica positiva stabile e duratura;

b) capacità di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative e basate su logiche di risultato e, dall'altro lato, tecniche finanziarie innovative anche nell'utilizzo di risorse pubbliche;

c) presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che prevedono corrispettivi di gestione;

d) presenza nell'ambito territoriale considerato di indicazioni circa l'avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;

f) capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico;

g) capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura- sistema urbano in termini territoriali e ambientali;

h) congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali;

i) capacità di incidere sull'organizzazione del sistema della mobilità (agibilità dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.

Art.11 - Accordo quadro

1. Entro dodici mesi dalla data di trasferimento dei finanziamenti di cui all'art.9, il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti sottoscrivono l'accordo quadro.

2. L'accordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito territoriale è ricompreso il programma nonché dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.5, comma 1, lett.b), interessate all'attuazione del programma medesimo.

3. Al fine di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, la Direzione generale del coordinamento territoriale può convocare, anche su richiesta del soggetto promotore, conferenze di servizi per acquisire tutte le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi e le approvazioni previsti dalla normativa vigente.

4. L'accordo quadro deve indicare:

a) le aree interessate dagli interventi del programma individuate tramite delibera del consiglio comunale, ai sensi dell'art.17, comma 59, della legge 127/97;

b) la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nel programma;

c) l'impegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla puntuale applicazione dell'art.4 della legge 493/1993, così come modificato dall'art.2, comma 60, della legge 662/1996, anche ricorrendo alle conferenze di servizio di cui al precedente comma 3;

 

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